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Regesto

Art. 8 e 9 Cost.; controllo astratto delle norme; n. I.I. cpv. 1 del decreto parlamentare del Canton Zurigo del 28 febbraio 2011 sulla fissazione della remunerazione dei membri del Tribunale delle assicurazioni sociali.
In considerazione delle differenti funzioni giurisdizionali assunte dai tribunali superiori del cantone, la differenza di remunerazione, consacrata dalla regolamentazione impugnata, fra i membri del Tribunale delle assicurazioni sociali da un lato e i giudici del Tribunale di appello e del Tribunale amministrativo dall'altro non viola né il principio della parità di trattamento né il divieto dell'arbitrio (consid. 2-6).

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Articolo: Art. 8 e 9 Cost.