Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 5 cpv. 4 e art. 190 Cost.; Convenzione del 2 luglio 1953 tra la Svizzera e l'Italia per il traffico di frontiera ed il pascolo; art. 43 LD; art. 23 OD; art. 27 e 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati; interpretazione di trattati internazionali; conflitto normativo tra diritto internazionale e diritto nazionale.
Facilitazioni doganali nella zona di confine; zona parallela e radiale (consid. 2); un'esenzione dal pagamento del dazio estesa unilateralmente a livello nazionale per il traffico di confine giusta gli art. 43 cpv. 2 LD e 23 OD è contraria al senso e allo scopo della Convenzione del 2 luglio 1953 tra la Svizzera e l'Italia per il traffico di frontiera (consid. 3 e 4); preminenza del diritto internazionale (consid. 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 5 cpv. 4 e art. 190 Cost., art. 43 LD, art. 23 OD, art. 43 cpv. 2 LD