Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Regesto
Art. 75 cpv. 2 LTF; art. 404 cpv. 1 e art. 405 cpv. 1 CPC ; autorità cantonali inferiori al Tribunale federale in caso di impugnazione di decisioni incidentali; diritto transitorio applicabile a tali decisioni.
A partire dal 1° gennaio 2011 il ricorso in materia civile è ammissibile unicamente contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza, pronunciate da tribunali superiori e - riservate le eccezioni dell'art. 75 cpv. 2 lett. a-c LTF - su ricorso. Ciò vale anche in caso di impugnazione di decisioni incidentali, a meno che il tribunale superiore abbia pronunciato la decisione incidentale nel quadro di una procedura di ricorso (consid. 1.1).
L'art. 405 cpv. 1 CPC si applica alle impugnazioni di decisioni incidentali (consid. 1.2).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo:
Art. 75 cpv. 2 LTF,
art. 404 cpv. 1 e