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Regesto

Art. 101 cpv. 1 e 3 CPC; termine impartito per il pagamento dell'anticipo spese; domanda di provisio ad litem.
Alla stregua di quanto deciso in materia di assistenza giudiziaria (DTF 138 III 163), la domanda di provisio ad litem sospende il termine impartito per il pagamento dell'anticipo delle spese processuali e, in caso di reiezione di tale domanda, il tribunale deve concedere un termine suppletorio per effettuare il pagamento (consid. 4.2).

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referenza

DTF: 138 III 163

Articolo: Art. 101 cpv. 1 e 3 CPC