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Regesto

Art. 4, 18 e 70 Cost.; art. 3 Cost./GR, art. 2, 7 e 8 della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie: la decisione del Governo grigionese del 5 dicembre 2011, secondo cui un cambiamento della lingua parlata a scuola - dal Rumantsch Grischun verso un idioma, o l'inverso - è di principio possibile solo con l'inizio del primo anno di scuola elementare, non tocca la sfera protetta dalla libertà di lingua e non è nemmeno anticonvenzionale.
La libertà di lingua garantisce a livello individuale il diritto di parlare sia il Rumantsch Grischun che un idioma romancio (consid. 5.4). Limitazione della libertà di lingua in base al principio delle lingue ufficiali e a quello di territorialità (consid. 5.5), così come alla determinazione da parte dello Stato della lingua d'insegnamento (consid. 5.6). Il termine "romancio" usato a livello costituzionale lascia aperta la questione a sapere se ci si riferisca con ciò al "Rumantsch Grischun" o agli idiomi (consid. 5.7). Ne segue che la sfera protetta dalla libertà di lingua non è toccata dalla decisione impugnata (consid. 5. 8 e 5.9). La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata presa in considerazione a sufficienza (consid. 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 4, 18 e 70 Cost., art. 3 Cost./GR