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Regesto

Art. 82 lett. b LTF; modifica del Concordato sulle misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive, controllo astratto delle norme, art. 10 cpv. 2, art. 13 cpv. 2, art. 35 cpv. 2, art. 36, 57 e 123 Cost., art. 6 n. 1 CEDU.
Natura di polizia del Concordato e riferimenti ad altre norme tendenti a impedire atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive (consid. 5).
Il Concordato regola le azioni di polizia di natura amministrativa in relazione ad azioni violente in occasione di manifestazioni sportive. Le misure previste sono dirette contro comportamenti futuri e sono applicabili indipendentemente da inchieste penali relative ad atti di violenza già compiuti (consid. 6).
Campo di applicazione territoriale e temporale del Concordato: le misure previste dal Concordato (divieto di accesso a un'area, obbligo di presentarsi alla polizia e fermo preventivo di polizia) sono limitate ai comportamenti violenti concretamente in relazione con la manifestazione sportiva e con i sostenitori di una delle squadre (consid. 7.2).
L'imposizione di misure concrete dipende dalla natura e dalla gravità del comportamento violento e, in particolare, deve rispettare il principio di proporzionalità (consid. 8).
L'obbligo di autorizzazione permette l'imposizione di oneri per lo svolgimento di determinate manifestazioni sportive (consid. 9). Proporzionalità dei cosiddetti biglietti combinati per il viaggio di andata e di ritorno nonché dell'obbligo di assistere a una partita nel settore degli ospiti (consid. 9.2). Ammissibilità di un controllo d'identità obbligatorio e della verifica con il sistema d'informazione HOOGAN (consid. 9.3).
Perquisizione dei visitatori di manifestazioni sportive all'entrata degli stadi e all'accesso ai mezzi di trasporto per tifosi (consid. 10.1). Trasferimento del potere di perquisire le persone a servizi di sicurezza privati nei luoghi semipubblici, tenuto conto del monopolio del potere statale e dell'obbligo di rispettare i diritti fondamentali (consid. 10.2). Obbligo di precisazione riguardo a oggetti vietati e obbligo di pubblicazione di divieti esistenti (consid. 10.3). Idoneità, necessità, esigibilità e modalità della perquisizione personale tendente a impedire atti di violenza (consid. 10.4-10.6).
Il divieto di accesso a un'area prevista della durata minima di almeno un anno non è compatibile con il principio di proporzionalità (consid. 11.2.2). Esigenze di contenuto e di comunicazione della decisione del divieto d'accesso a un'area (consid. 11.3).
Base legale per imporre l'obbligo di presentarsi alla polizia (consid. 12.2). La disposizione che prevede in maniera imperativa il raddoppio della durata dell'obbligo di presentarsi alla polizia quando la misura è disattesa senza motivi scusabili, non regge dinanzi al principio di proporzionalità (consid. 12.3).

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Articolo: Art. 82 lett. b LTF, art. 36, 57 e 123 Cost., art. 6 n. 1 CEDU