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Regesto a

Rispetto del termine di ricorso di tre giorni per i ricorsi per violazione del diritto di voto nel Cantone (art. 77 cpv. 2 LDP).
La questione di sapere se il termine di ricorso inizi a decorrere prima della pubblicazione ufficiale della data della votazione è stata lasciata aperta (consid. 4.4).

Regesto b

Libertà di voto, contestazione delle pubblicazioni delle assicurazioni di cassa malati durante la campagna che ha preceduto la votazione sull'iniziativa "Per una cassa malati pubblica" (art. 34 cpv. 2 Cost.; art. 1a e 13 cpv. 2 lett. a LAMal).
Nell'ambito dell'assicurazione sociale malattie, le imprese di assicurazioni private assumono compiti pubblici e sono pertanto vincolate ai principi validi per gli interventi delle autorità prima di votazioni (consid. 6 e 7).
Esse sono toccate in maniera qualificata dalla votazione sulla cassa malati unica e pertanto nella campagna che precede la votazione hanno la possibilità di far valere il loro punto di vista e non sono tenute alla neutralità politica (consid. 7.1). Sono nondimeno vincolate ai principi di obiettività (consid. 7.3), di proporzionalità (consid. 7.4) e di trasparenza (consid. 7.5).
Nella fattispecie, i ricorsi non possono essere esaminati nel merito principalmente per l'assenza di una motivazione sufficiente (consid. 8). Del resto, i ricorsi devono essere respinti poiché i contributi contestati non sembrano idonei né presi individualmente né nel complesso a influenzare in maniera sostanziale l'esito della votazione (consid. 9).

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referenza

Articolo: art. 77 cpv. 2 LDP, art. 34 cpv. 2 Cost., art. 1a e 13 cpv. 2 lett. a LAMal