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Regesto

Arbitrato internazionale; ordine pubblico procedurale (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP); autorità di cosa giudicata.
L'autorità di cosa giudicata, che costituisce un elemento dell'ordine pubblico procedurale, regge anche i rapporti fra un tribunale arbitrale svizzero e un tribunale statale straniero, purché la sentenza straniera sia suscettibile di essere riconosciuta in Svizzera (consid. 3.1). Diritto applicabile trattandosi di determinare le condizioni e l'estensione dell'autorità di cosa giudicata di una tale sentenza (consid. 3.2). Autorità di cosa giudicata secondo il diritto svizzero: condizioni per ammetterla e fatti a cui si estende (consid. 3.3). Potere di esame del Tribunale federale (consid. 3.4).
Applicazione di questi principi alle circostanze del caso concreto (consid. 4.2 e 4.3).