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Regesto

Art. 8 cpv. 1, art. 127 cpv. 2 e art. 129 cpv. 2 Cost.; art. 53 cpv. 1, art. 56 cpv. 1bis e art. 57b cpv. 1 LAID; aliquote attenuate in caso di autodenuncia esente da pena previste dall'art. 309e e dall'art. 314e della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994; "amnistia fiscale cantonale".
Legittimazione ad impugnare un atto normativo cantonale con cui viene modificata una tariffa fiscale; conferma della giurisprudenza che riconosce la facoltà di ricorso ai contribuenti domiciliati nel cantone in questione (consid. 3.1 e 3.2). Motivi di ricusazione in caso di ricorso da parte di un ex-giudice supplente del Tribunale federale; conferma della giurisprudenza secondo cui la sola collegialità tra i membri di un tribunale non comporta nessun obbligo di ricusazione (consid. 3.3).
Contrarietà dell'introduzione di aliquote attenuate in caso di autodenuncia esente da pena alle norme previste in materia dalla LAID e impossibilità di giustificare l'adozione di queste aliquote attraverso il richiamo all'art. 129 cpv. 2 Cost. (consid. 7). Contrarietà dell'introduzione di aliquote attenuate in caso di autodenuncia esente da pena all'art. 8 cpv. 1 e all'art. 127 cpv. 2 Cost. e impossibilità di giustificare la violazione di queste norme in base a obiettivi di natura politico-finanziaria di carattere generale, la cui messa in atto si ripercuote in maniera incisiva sull'applicazione di intere tariffe e comporta un trattamento manifestamente di favore per chi ha sottratto imposte al fisco (consid. 9).

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Articolo: Art. 8 cpv. 1, art. 127 cpv. 2 e art. 129 cpv. 2 Cost., art. 53 cpv. 1, art. 56 cpv. 1bis e art. 57b cpv. 1 LAID, art. 129 cpv. 2 Cost., art. 127 cpv. 2 Cost.