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Regesto

Art. 8 cpv. 2, art. 19 e 62 Cost., così come art. 20 LDis. Un insegnamento di base sufficiente dev'essere necessariamente gratuito, anche quando la scuola fornisce una prestazione che non è prevista dalla legge. Disposizioni di diritto cantonale che determinano in modo schematico l'attribuzione di un bambino a un'istruzione scolastica speciale separata non prendono abbastanza in considerazione il bene del bambino nel singolo caso.
La Costituzione garantisce solo la gratuità di un'offerta formativa adeguata e reputata sufficiente nelle scuole pubbliche. Tenuto conto delle risorse pubbliche, una scolarizzazione ottimale di bambini disabili non può essere invece pretesa (consid. 3).
Quando un insegnamento integrativo con corsi di sostegno supplementari corrisponde nelle circostanze concrete all'insegnamento offerto, è finanziariamente sostenibile e possibile dal punto di vista pratico, questi corsi non devono costare nulla ai genitori, anche se non sono previsti dalla legge (consid. 4).
Disposizioni di diritto cantonale che determinano in modo schematico l'attribuzione di un bambino a un'istruzione scolastica speciale separata, non prendono abbastanza in considerazione il bene del bambino nel singolo caso. Esse non possono servire da base legale per permettere la frequentazione di una classe ordinaria solo in caso di presa a carico dei costi delle misure di integrazione supplementari da parte dei genitori (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 19 e 62 Cost., art. 20 LDis