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Regesto

Art. 14 in relazione all'art. 8 CEDU; art. 17 cpv. 1 LPGA; art. 28a LAI; metodo misto di valutazione dell'invalidità.
La soppressione o la riduzione di una rendita d'invalidità nell'ambito di una revisione è contraria alla CEDU anche nel caso in cui solo motivi di natura familiare (nel caso concreto: inizio di un'attività lucrativa a tempo parziale in seguito alla diminuzione degli oneri d'assistenza) determinano un cambiamento di statuto da "persona senza attività lucrativa" a "persona che esercita un'attività lucrativa a tempo parziale" (consacrando il tempo libero allo svolgimento delle mansioni abituali). All'assicurata deve continuare a essere versata la rendita corrente (consid. 4.3-4.7).

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referenza

Articolo: art. 8 CEDU, art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 28a LAI