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Regesto

Art. 83 lett. t LTF; art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.; inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico contro decisioni che riguardano l'esito di esami o altre valutazioni di capacità; principio di uguaglianza e divieto di discriminazione in materia di esami.
L'eccezione prevista dall'art. 83 let. t LTF riguarda tutte le decisioni che si fondano sulla valutazione di capacità intellettuali o fisiche di un candidato; contro altre decisioni, in particolare quelle di natura organizzativa o procedurale, il ricorso in materia di diritto pubblico è permesso (consid. 1.2).
In ragione del principio di uguaglianza, nell'organizzare i loro esami le scuole universitarie hanno di regola l'obbligo di prevedere condizioni il più possibile omogenee per tutti i candidati. Se, così facendo, determinate persone rispettivamente gruppi specifici di persone sono svantaggiati in maniera ingiustificata, può eccezionalmente esservi un obbligo di prendere misure di compensazione. Simili misure non possono tuttavia ostacolare lo scopo dell'esame, né comportare una compensazione eccessiva. Una violazione del principio di uguaglianza rispettivamente del divieto di discriminazione è data solo se il rifiuto di una misura di compensazione poteva influenzare in maniera decisiva l'esito dell'esame (consid. 6).

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Articolo: art. 8 cpv. 1 e 2 Cost.