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Regesto

Art. 146 cpv. 1 CP; truffa; retribuzione per prestazioni sessuali; inganno sulla disponibilità a pagare; astuzia; danno patrimoniale.
La simulazione della disponibilità a pagare, costituendo un inganno su un fatto interiore, è in linea di principio astuta. Il fatto che in concreto la vittima dell'inganno abbia fornito le prestazioni sessuali senza insistere sul pagamento anticipato del compenso pattuito non conduce a ritenerla l'unica responsabile del danno subito e a escludere la punibilità di colui che l'ha ingannata (consid. 3.3 e 4.2).
La pretesa della persona che si prostituisce a essere risarcita per le prestazioni sessuali fornite ha un valore patrimoniale (consid. 7.2).

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referenza

Articolo: Art. 146 cpv. 1 CP