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Regesto

Art. 159 cpv. 3 e art. 163 CC; art. 59 e 147 CPC. Conseguenze del mancato pagamento dell'acconto per le spese di causa (provisio ad litem) da parte del coniuge che chiede il divorzio.
Nozione di atto processuale e conseguenze della sua inosservanza (art. 147 cpv. 1 e 2 CPC). Principi per l'ammissione di presupposti processuali non scritti. Il pagamento dell'acconto per le spese di causa in materia di diritto matrimoniale (provisio ad litem) da parte del coniuge che chiede il divorzio non costituisce un presupposto processuale (consid. 3.1-3.3).

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Articolo: Art. 159 cpv. 3 e art. 163 CC, art. 59 e 147 CPC, art. 147 cpv. 1 e 2 CPC

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