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Regesto

Divorzio. Indennità in forma di rendita a'sensi dell'art. 151 cp. 1 CC in seguito a perdita del diritto al mantenimento.
Tale rendita può essere eventualmente soppressa o ridotta, ma non aumentata, anche se nella sentenza di divorzio sia contenuta una riserva generale a questo riguardo (salvo il caso d'una convenzione stipulata dalle parti in vista del divorzio). La sentenza può nondimeno statuire che la rendita subirà un aumento determinato quando subentrerà un determinato evento, il cui verificarsi appare certo nelle circostanze del caso concreto (art. 151-153 CC).

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Articolo: art. 151 cp, art. 151-153 CC