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Regesto

Ricorso per nullità. Applicazione del diritto cantonale in luogo di quello federale (art. 68 cp. 1 lett. a OG).
1. Inammissibilità del ricorso per nullità quando è proponibile il ricorso per riforma (consid. 1 e 2).
2. Purchè gli altri presupposti siano adempiuti, una decisione, anche se pronunciata nella procedura sommaria, può essere impugnata mediante ricorso per riforma quando essa impartisca un ordine definitivo (in casu produzione di documenti)senza che rimanga aperta la via della procedura ordinaria (consid. 3).
3. Quando il diritto alla produzione di documenti attiene, per sua natura, al diritto materiale? (consid. 4).
4. Quando esso è retto dal diritto federale? (consid. 7).
5. L'esame di documenti è un atto di disposizione che non spetta ai coeredi in comune (art. 602 cp. 2 CC), ma ad ogni singolo coerede (consid. 7).
6. Quando la conclusione tendente al rinvio della causa alla giurisdizione cantonale è sufficiente nel procedimento per riforma? (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 68 cp, art. 602 cp