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Regesto

Esecuzione forzata tra coniugi. Art. 173 sgg. CC.
L'esecuzione forzata è ammissibile senza limitazioni per ottenere il pagamento delle ripetibili assegnate, oltre a una pensione alimentare,
a) da una decisione prolata conformemente all'art. 145 CC in una causa di divorzio,
b) da una decisione presa per la tutela dell'unione coniugale giusta l'art. 170 CC,
c) da una sentenza di separazione.
Art. 176 cp. 2 CC.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 173 sgg. CC, art. 145 CC, art. 170 CC, Art. 176 cp