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Regesto

Diritto di essere sentito nella procedura civile e penale.
Le parti hanno già direttamente in virtù dell'art. 4 CF il diritto di prendere conoscenza d'una perizia ordinata dal giudice. Applicazione di questo principio ad una perizia psichiatrica sullo stato mentale dell'accusato, ordinata d'ufficio dalla seconda istanza in una causa di diffamazione che si svolge in un procedimento civile, e sulla base della quale questo giudice ordina il ricovero secondo l'art. 15 CP in vece della pena pronunciata in prima istanza.

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referenza

Articolo: art. 15 CP