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Regesto

Azione di divorzio di un profugo ungherese tendente allo scioglimento del suo matrimonio con una Tedesca; competenza dei tribunali svizzeri.
1. La censura secondo cui una decisione incidentale sulla competenza pronunciata dall'ultima istanza cantonale viola il diritto federale dev'essere fatta valere non attraverso il ricorso per nullità (art. 68 cpv. 1 lett. b OG), ma attraverso il ricorso per riforma (art. 49 OG) (consid. 1).
2. Portata dell'art. 7 h cpv. 1 LR (consid. 2 cpv. 1; cfr. pure consid. 5 cpv. 1). Cittadinanza dell'attore. Giurisdizione svizzera non riconosciuta dal suo paese d'origine. Matrimonio non riconosciuto? (consid. 2 cpv. 2 e 3).
3. Un rifugiato domiciliato in Svizzera, che soggiace alla convenzione sullo statuto dei rifugiati conchiusa a Ginevra il 28 luglio 1951, può promuovere al suo domicilio un'azione di divorzio fondata sul diritto svizzero, senza essere tenuto a provare che le leggi o la giurisprudenza della sua patria ammettono il motivo di divorzio invocato e riconoscono la giurisdizione svizzera (consid. 3).
4. Per gli Ungheresi che hanno lasciato il loro paese in seguito agli avvenimenti verificatisivi nell'ottobre 1956, nel giustificato timore d'essere perseguitati ai sensi dell'art. 1 lett. A num. 2 della convenzione del 28 luglio 1951, questa vale negli Stati contraenti già oggi, vale a dire prima dell'adesione al protocollo del 31 gennaio 1967, che elimina la data limite del 1. gennaio 1951 (consid. 4; cambiamento della giurisprudenza).
5. Prova che il paese d'origine della convenuta riconosce la giurisdizione svizzera. Applicazione delle relative prescrizioni del diritto tedesco da parte del Tribunale federale (art. 65 OG) (consid. 5, 6).

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referenza

Articolo: art. 68 cpv. 1 lett. b OG, art. 49 OG, art. 65 OG