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Regesto

Convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio (art. 158 num. 5 CC).
Una convenzione relativa all'attribuzione della potestà dei genitori (art. 156 CC) sarà ratificata solo se corrisponde all'interesse dei figli.
Apprezzamento delle circostanze della fattispecie secondo i principi generali della dottrina e della giurisprudenza, che evitano, in linea di massima, di dissociare la potestà dei genitori e la custodia dei figli, così come di separare fratelli e sorelle.

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documento intero:
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 156 CC

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