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Regesto

Art. 4 LBI 1907.
1. È "divulgata" l'invenzione ch'è stata esposta in qualsiasi modo e ch'è stata resa accessibile al pubblico, non necessariamente alle persone del mestiere (consid. IV/1 e 2).
2. La novità di una invenzione viene esclusa solo da una pubblicazione anteriore che pone il medesimo problema e lo risolve in maniera completamente identica in tutti gli elementi necessari all'uomo del mestiere per riprodurla (consid. IV/3).
3. Confronto, sotto questo profilo, degli elementi costitutivi delle due invenzioni: un orologio-sveglia da tasca e un orologio-braccialetto-sveglia; difetto d'identità (consid. IV/4).
4. Elementi costitutivi del progresso tecnico e del grado inventivo (consid. V/1-3).
5. Quando un procedimento o un meccanismo pubblicato in un periodico accessibile agli specialisti non ha influito sulla tecnica, ma è da molto tempo caduto nell'oblio, non si può invocare questa pubblicazione per contestare il progresso tecnico apportato dalla nuova invenzione (consid. V/4-6).