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Regesto

Azione di ricerca di paternità per le prestazioni pecuniarie; diritto applicabile. Validità nel tempo della convenzione dell'Aja del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli.
Azione promossa dopo più di un anno dalla nascita di un bambino austriaco nato anteriormente al 24 ottobre 1956, vale a dire prima dell'entrata in vigore in Svizzera della convenzione 24 ottobre 1956, e che ha sempre avuto la sua residenza abituale in Austria; azione diretta contro un italiano che dalla data della concezione ha avuto residenza in Svizzera. Le pretese alle prestazioni alimentari concernenti il periodo anteriore al 17 gennaio 1965 devonoessere giudicate secondo il diritto svizzero, in virtù delle regole svizzere di collisione allora vigenti (RU 84 II 602 e seg.) e sono perente per il decorso del termine dell'art. 308 CC. Per contro, le pretese alle prestazioni per l'ulteriore periodo sono rette dal diritto austriaco, applicabile secondo la convenzione dell'Aja, che non sottopone a termine l'azione di paternità per le prestazioni pecuniarie.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 308 CC