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Regesto

Art. 4 CF; diritto di essere sentito in materia amministrativa.
Una persona deve essere sentita, giusta il diritto federale, prima che una decisione sia presa a suo carico, per lo meno quando l'mteresse pubblico non esige una decisione immediata e la decisione, una volta pronunciata, non può più essere impugnata con un rimedio ordinario conferente all'autorità di ricorso un potere di libero esame, nè essere riconsiderata senza limitazioni dall'autorità di giudizio.
Violazione del diritto di essere sentito per il fatto che una patente per lo spaccio al minuto di bevande alcooliche è stata trasferita senza aver prima udito il precedente titolare.

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