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Regesto

Forza derogatoria del diritto federale. Art. 2 disp. trans. CF.
1. Nell'emanare norme di diritto pubblico motivate da un interesse pubblico effettivo, i cantoni non eccedono la loro competenza ove il diritto civile federale non abbia inteso disciplinare la materia in modo esauriente (consid. 3).
2. La legge vodese sui depositi di garanzia in materia di locazioni non è contraria al diritto civile federale; essa non viola il principio dell'autonomia contrattuale delle parti (art. 19 CO), nè l'art. 481 sul deposito irregolare, nè gli art. 884 ss. CC sul pegno mobiliare (consid. 5).
3. Detta legge non viola neppure il diritto pubblico federale, in particolare gli art. 151 ss. LEF, che sono comunque applicabili. In caso di esecuzione in cui non sia stata fatta opposizione, la decisione dell'ufficio d'esecuzione vale quale decisi ne giudiziaria ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della legge impugnata (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 19 CO