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Regesto

Limitazione nel tempo di una rendita nel senso dell'art. 151 CC.
La durata di una rendita assegnata secondo l'art. 151 CC può essere limitata nel tempo per validi motivi. Occorre fare un confronto fra la situazione effettiva dell'avente diritto con quella che gli avrebbe offerto l'unione coniugale. La limitazione è giustificata, quando l'avente diritto non subisce a dipendenza del divorzio che un pregiudizio passeggero, riparabile mediante una rendita temporanea.

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Articolo: art. 151 CC