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Regesto

Responsabilità contrattuale per persone ausiliarie (art. 101 CO).
Locazione di una draga meccanica, per il cui esercizio il locatore mette a disposizione l'operario addetto alla macchina. Danneggiamento della draga a seguito di una erronea manipolazione eseguita, in assenza dell'operaio addetto, da un dipendente del conduttore impiegato sul cantiere.
1. Doveri del conduttore secondo gli art. 261 e 271 CO. Responsabilità per persone ausiliarie dati i presupposti di cui all'art. 101 CO (consid. 2).
2. Deve essere considerato come concausa il fatto che l'addetto alla draga, assentandosi momentaneamente, ha lasciato acceso il motore disinnestato? Nesso causale naturale e giuridico (adeguato), questione di fatto e di diritto. Art. 63 cpv. 2 e 3 OG (consid. 3).
3. L'impiegato che, in trasgressione del divieto impartito dal conduttore, ha manipolato la draga e così causato il danno non deve essere considerato come ausiliario nell'ambito dei rapporti giuridici stabiliti dal contratto di locazione. Resta riservato il caso in cui quegli fosse intervenuto a urgente tutela degli interessi del conduttore (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 101 CO, art. 261 e 271 CO, Art. 63 cpv. 2 e 3 OG