Regesto
Art. 28 cpv. 2 LAI: Momento determinante per il raffronto dei redditi.
Per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'inizio del diritto alla rendita; i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita.
Caso di applicazione della giurisprudenza secondo la quale, ai fini del raffronto dei redditi (art. 28 cpv. 2 LAI), fattori estranei all'invalidità devono essere ignorati oppure presi in considerazione in ugual misura per ciascuno degli elementi di paragone; caso di un lavoratore stagionale.