Regesto
Art. 973 cpv. 1 CC; buona fede fondata sul registro fondiario; diritto di passo; accesso tramite una galleria.
Lo stato fisico reale e visibile esternamente di un fondo può prevalere sulla buona fede dell'acquirente basata sul registro fondiario. Se il contenuto e l'estensione di un diritto di passo sono determinati da un'istallazione, nella fattispecie una galleria, il terzo acquirente del fondo dominante non può prevalersi né dell'iscrizione "diritto di passo" formulata in maniera generale a registro fondiario né di un diritto di passo giusta il contratto di servitù (consid. 4 e 5).