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Regesto

Non sussiste alcuna autorità parentale congiunta dopo il divorzio (art. 297 cpv. 3 CC). Fissazione del diritto di visita (art. 273 CC).
Conferma della giurisprudenza secondo cui l'art. 297 cpv. 3 CC esclude l'autorità parentale congiunta dei genitori dopo il divorzio (consid. 2).
Se nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio è stato convenuto un esteso diritto di visita, la sua omologazione non può essere rifiutata con la motivazione, che con essa viene oltrepassato il diritto di visita usuale secondo la prassi cantonale; occorre piuttosto esaminare se la regolamentazione proposta nel caso concreto è compatibile con il diritto alle relazioni personali previsto dall'art. 273 CC e in particolare con il bene del figlio (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 297 cpv. 3 CC, art. 273 CC