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Regesto

Art. 122, 125 e 126 cpv. 2 CC; compensazione sulla base dell'art. 125 CC delle lacune di previdenza del coniuge che non può partecipare alla previdenza accumulata dall'altro coniuge durante il matrimonio.
Quando il coniuge che durante il matrimonio ha provveduto al mantenimento della famiglia con il reddito proveniente dalla sua attività lavorativa non era affiliato ad un istituto di previdenza professionale (cfr. art. 122 CC) e la previdenza privata accumulata durante il matrimonio non può essere divisa nel quadro della liquidazione del regime matrimoniale scelto (separazione dei beni), le lacune nella previdenza dell'altro coniuge possono se del caso essere compensate con l'assegnazione di un contributo in capitale sulla base degli art. 125 e 126 cpv. 2 CC (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 125 CC, Art. 122, 125 e 126 cpv. 2 CC, art. 122 CC