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Regesto

Azione revocatoria ai sensi degli art. 285 segg. LEF, foro; Convenzione di Lugano.
Principi che reggono l'interpretazione della Convenzione di Lugano (consid. 3.1). Applicazione di questi principi all'art. 1 cpv. 2 n. 2 CL (consid. 3.2).
All'azione revocatoria degli art. 285 segg. LEF incoata dopo il fallimento non è applicabile la Convenzione di Lugano (consid. 3.3 e 4), ma bensì l'art. 289 LEF (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 1 cpv. 2 n. 2 CL, art. 289 LEF