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Regesto

Art. 276 cpv. 1 e 2 CPC in relazione con l'art. 179 cpv. 1 CC, modifica di provvedimenti cautelari nella procedura di divorzio, autorità di cosa giudicata di decisioni in materia di misure cautelari; art. 65 e 241 cpv. 2 CPC, applicabilità ai provvedimenti cautelari.
Autorità di cosa giudicata di decisioni in materia di misure cautelari emanate nella procedura di divorzio.
Ritiro e reintroduzione di un'istanza di modifica di provvedimenti cautelari; conseguenze giuridiche del ritiro alla luce degli art. 65 e 241 cpv. 2 CPC (consid. 3.3 e 3.4).

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referenza

Articolo: art. 65 e 241 cpv. 2 CPC, Art. 276 cpv. 1 e 2 CPC, art. 179 cpv. 1 CC