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Regesto

Art. 220 e 292 CP; diritto di visita.
a) L'art. 220 CP può essere invocato soltanto da chi esercita la potestà dei genitori (consid. 2).
b) Per essere protetto penalmente nel diritto di tenere adeguate relazioni con i propri figli, il genitore che detiene solo la potestà dei genitori senza averne l'esercizio deve essere al beneficio di una decisione giudiziaria disciplinante il suo diritto di visita e suscettibile di essere eseguita sotto minaccia delle sanzioni previste all'art. 292 CP (consid. 3).
c) Perchè l'inadempimento di una convenzione sul diritto di visita non ratificata dal giudice possa avere conseguenze penali, occorrerebbe almeno che l'accordo delle parti sia completo ed esente da equivoci (consid. 4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 220 e 292 CP, art. 220 CP

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