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Intestazione

100 Ib 197


31. Estratto della sentenza 3 luglio 1974 nella causa Niggli contro Cantone Ticino

Regesto

Espropriazione: pregiudizio di mero fatto; nesso di causalità tra espropriazione e danno.
1. Il vantaggio che un ristorante può aver tratto dalla sua immediata vicinanza alla strada è di mero fatto; la sua scomparsa o restrizione non legittima, di regola, il proprietario a domandare il ripristino, nè ad ottenere un'indennità in conseguenza della correzione della strada pubblica (conferma della giurisprudenza).
2. Tra l'espropriazione e il pregiudizio fatto valere deve esistere un nesso adeguato di causalità.

Fatti da pagina 198

BGE 100 Ib 197 S. 198
Riassunto dei fatti:
Il Dr. Florian Niggli ha dovuto cedere per la costruzione della strada nazionale N 2 in territorio del comune di Airolo una porzione di mq 11 176 di un suo fondo avente una superficie complessiva di mq 56644. Non essendosi le parti potute accordare, l'espropriato si opponeva dinanzi alla Commissione federale di stima all'espropriazione, chiedeva la mutazione dei piani e pretendeva un'indennità di Fr. 500 000.--. La Commissione federale di stima dichiarava improponibili ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 LSN l'opposizione all'espropriazione e la domanda di mutazione dei piani, e stabiliva l'indennità in Fr. 2.- al mq, cioè in complessivi Fr. 22 352.--, più un'inden nità per occupazione temporanea.
Con il ricorso di diritto amministrativo presentato al Tribunale federale contro tale decisione, l'espropriato ripropone la sua domanda d'indennità di Fr. 500 000.--, di cui Fr. 200 000.-- a titolo di risarcimento per il minor valore del ristorante da lui esercito, in futuro più discosto dalla strada di transito.
Il Tribunale federale ha respinto il gravame.

Considerandi

Estratto dei considerandi:

2. Ma anche le censure mosse dall'espropriato alla Commissione federale di stima per quanto concerne le inden nità accordategli risultano prive di fondamento.
a) Il vasto fondo dell'espropriato mette capo ad un tornante della strada cantonale del valico del S. Gottardo. Nelle immediate vicinanze di questo tornante è sito il ristorante, con un vasto piazzale di posteggi. Il resto del vasto fondo è costituito
BGE 100 Ib 197 S. 199
di un prato, in parte boscato, che si estende verso valle, in forte declivio. A questa parte del fondo si arriva partendo dalla strada cantonale del valico, attraverso una stradicciola che, in conseguenza dell'impianto dei cantieri per la strada nazionale, è stata trasformata in un accesso carrabile. Espropriata è la parte inferiore della particella. In pendìo ripido, ed in parte boscata, questa porzione non può essere qualificata quale terreno edificabile. Già prima dell'entrata in vigore delle norme restrittive della legislazione sulla protezione delle acque, che escludono le costruzioni fuori dal perimetro della canalizzazione, le possibilità edificatorie erano, per la natura dei luoghi, estremamente limitate, anche su un piccolo pianoro che interrompe il declivio. L'indennità di Fr. 2.- il mq corrisponde ad un prezzo medio, che tiene conto del valore minimo della parte scoscesa, e di quello, più elevato, della pianeggiante. Questo indennizzo resiste anche al raffronto con le indennità pagate nelle vicinanze, che per terreni comparabili si aggirano sui Fr. 1.80 il mq, per elevarsi a Fr. 2.40, 3.50, 3.75 in caso di terreni molto meno ripidi.
Da codesto motivato parere dei propri esperti il Tribunale federale non ha motivo di scostarsi, e la generica critica del ricorrente, che definisce irrisoria l'indennità corrisposta, non inficia codesto risultato.
b) L'espropriazione della parte a valle del fondo non comporta d'altronde nessuna svalutazione della parte residua, in particolare del ristorante. Questo conserva l'accesso alla strada cantonale del valico. Che, in conseguenza della correzione di questa arteria a dipendenza dei lavori della strada nazionale, l'esercizio pubblico venga a trovarsi un po'più discosto dalla strada di transito, non costituisce pregiudizio indennizzabile. Il vantaggio che il ristorante può aver sin qui tratto dalla sua immediata vicinanza alla strada, per quanto riguarda la clientela, è di mero fatto: la sua scomparsa o restrizione non legittima il proprietario nè a domandare ripristino, nè a ottenere un'indennità in conseguenza della correzione della strada pubblica, come la giurisprudenza del Tribunale federale ha costantemente ritenuto (RU 20 p. 66; 23 I 116; 47 II 80; 48 I 117; 61 I 231; 79 I 205; 83 I 149; 88 I 27; 91 I 408; 92 I 510), con la sola eccezione, fondata sulla legge federale d'espropriazione, del proprietario che, a seguito dell'espropriazione parziale, perde ogni accesso alla
BGE 100 Ib 197 S. 200
via pubblica (RU 95 I 305; GRISEL, Droit administratif suisse 296/97).
Come s'è visto, nel caso concreto l'accesso esistente dalla strada cantonale del Gottardo al ristorante dell'espropriato è mantenuto. Inoltre, e ciò è decisivo, non sussiste alcun nesso adeguato tra l'esproriazione di cui è oggetto la parte inferiore del fondo e il paventato pregiudizio per l'esercizio del ristorante (circa l'esigenza di un nesso adeguato di causalità, v. RU 98 Ib 207 e rif.).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

Fatti

Considerandi 2

referenza

DTF: 83 I 149, 88 I 27, 91 I 408, 92 I 510

Articolo: ; 23 I 116, ; 48 I 117, ; 61 I 231, ; 79 I 205 seguito...