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Intestazione

98 IV 138


25. Sentenza del 17 marzo 1972 nella causa Cornolti contro Tribunale amministrativo del cantone Ticino.

Regesto

Art. 39 della legge federale sulla caccia e la protezione degli uccelli.
Nella nozione di cacciare rientra qualsiasi azione ocomportamento atto ad uccidere o a catturare la selvaggina. Non è necessario aver raggiunto il bersaglio; già chi sta in agguato caccia.

Fatti da pagina 139

BGE 98 IV 138 S. 139

A.- Il 6 dicembre 1970, verso le ore 16.00, un guardiacaccia volontario ha steso contro Giuseppe Cornolti un rapporto di contravvenzione. Lo accusava di avere, in territorio di Gudo, dato la caccia ad uccelli protetti, in una zona di divieto e da un veicolo a trazione meccanica.
Mediante decisione del 29 luglio 1971, il Dipartimento dell'economia pubblica del cantone Ticino, fondandosi sul citato rapporto, ha inflitto a Cornolti una multa di fr. 250.-- oltre che la privazione del diritto di cacciare per tre anni.

B.- Il Tribunale amministrativo del cantone Ticino, con sentenza del 3 novembre 1971, ha respinto il ricorso interposto da Cornolti contro la decisione dipartimentale. Esso ha rilevato che questi ha compiuto una indiscutibile azione di caccia, ad uccelli protetti e in una zona di divieto. In tali circostanze, la sua condanna sarebbe del tutto legittima e anzi, per quel che concerne la multa, persino troppo mite.

C.- Giuseppe Cornolti impugna la sentenza cantonale mediante un tempestivo ricorso per cassazione al Tribunale federale. Osserva di avere compiuto solo un tentativo di reato e rimprovera all'autorità di avergli inflitto una sanzione gravissima, non proporzionata alla modesta entità dell'infrazione.

D.- Il Dipartimento dell'economia pubblica del cantone Ticino propone la reiezione del ricorso.

Considerandi

Considerando in diritto:

1. ...

2. Il ricorrente ammette di aver voluto dar la caccia ad uno stormo di cesene in una zona di divieto. È a ragione non contesta che la caccia a questa specie di uccelli è proibita. Escluse in un primo tempo esplicitamente dalla protezione (v. art. 2 num. 5 della legge federale sulla caccia e la protezione degli uccelli del 10 giugno 1925, nel suo tenore originale), le cesene rientrano infatti ora nella categoria della selvaggina protetta (v. il nuovo testo dell'art. 2 della citata legge, introdotto con la novella legislativa del 23 marzo 1962, nonché l'art. 4 num. 5). Solo, egli adduce di essersi limitato a un tentativo, in seguito al sopraggiungere d'un guardiacaccia, e chiede quindi una condanna più mite.
Giusta l'art. 39 cpv. 3 LCPC, chiunque illecitamente caccia, uccide, cattura o tiene catturati uccelli protetti è punito con la multa da 50 a 400 franchi. Secondo giurisprudenza e dottrina,
BGE 98 IV 138 S. 140
nella nozione di cacciare rientra qualsiasi azione o comportamento atto ad uccidere o a catturare la selvaggina (RU 74 IV 212/213; WAECKERLING, Die Jagdvergehen nach eidgenössischem und kantonalem Recht, p. 108). Non è necessario aver raggiunto il bersaglio. Già chi sta in agguato caccia, e l'intenzione di uccidere o di catturare basta a configurare l'infrazione. Ne consegue che a torto il ricorrente chiede una riduzione della pena per essersi limitato a un "tentativo".
Il ricorso dev'essere quindi respinto, in quanto ricevibile.

Dispositivo

Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto, in quanto ricevibile.