Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 8, 20 e Allegato II ALC; art. 2 n. 1, art. 4 n. 1 lett. c, art. 6, art. 7 n. 2 lett. c, art. 45 segg. e Allegato III regolamento n. 1408/71; art. 153a LAVS; art. 7 lett. a Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962: Diritto ad un'indennità forfetaria.
Con l'entrata in vigore dell'ALC la rendita AVS non può più essere liquidata mediante indennità unica in capitale in favore di un cittadino italiano che lascia definitivamente la Svizzera o fa valere il proprio diritto dall'estero (consid. 6). L'indennità forfetaria non costituisce di per sé una prestazione maggiormente favorevole rispetto alla rendita mensile, bensì configura unicamente una modalità di pagamento della stessa; può pertanto rimanere aperta la questione relativa all'applicabilità, per la Svizzera, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di mantenimento dei vantaggi in precedenza garantiti dall'azione congiunta del diritto nazionale e delle convenzioni (consid. 7).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 153a LAVS