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Intestazione

117 V 336


46. Sentenza del 30 dicembre 1991 nella causa Cassa previdenza dei dipendenti del Comune di Lugano contro X e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino

Regesto

Art. 73 cpv. 1 LPP: Contenzioso. Portata delle pronunzie di autorità intermedie previste da ordinamenti cantonali instauranti il riparto della procedura tra diverse istanze secondo che si tratti di autorità giudiziarie o amministrative (consid. 2).
Art. 34 cpv. 2 LPP, art. 24 cpv. 1 e 2, 25 cpv. 1 e 26 OPP 2: Sovrindennizzo e coordinamento con altre assicurazioni.
- Determinazione di una rendita d'invalidità di un istituto previdenziale nel caso di erogazione a dipendenza dello stesso evento assicurabile di prestazioni dell'assicurazione invalidità e di un'assicurazione contro gli infortuni nonché di un risarcimento di un'assicurazione responsabilità civile (consid. 4).
- Conformità con la legge degli art. 24 e 26 OPP 2 nella misura in cui conferiscono agli istituti la semplice possibilità e non l'obbligo di prendere determinati provvedimenti atti ad impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi superstiti nel caso di concorso di prestazioni (consid. 4b/aa e 5)?
- Un'assicurazione contro gli infortuni resa obbligatoria ai sensi di una legge cantonale sul lavoro e i cui contributi sono a carico del datore di lavoro non configura un'assicurazione sociale giusta l'art. 24 cpv. 2 OPP 2 in quanto contratta sulla base di rapporti di diritto privato fra lavoratore e datore (consid. 4b/cc).

Fatti da pagina 338

BGE 117 V 336 S. 338

A.- X, nata nel 1953, era dal settembre 1978 alle dipendenze del Comune di Lugano. In questa qualità era affiliata alla Cassa previdenza dei dipendenti del Comune. Inoltre, era assicurata contro gli infortuni tramite la collettiva stipulata dal Comune di Lugano con la Compagnia d'assicurazione nazionale svizzera (Nazionale svizzera), assicurazione infortuni questa resa obbligatoria dalla legge sul lavoro del Cantone Ticino per dipendenti occupati in aziende sottoposte alla legge federale sul lavoro, ma non alla LAMI.
Il 13 aprile 1979 l'assicurata è stata travolta da una automobile, infortunio nel quale ha riportato una contusione cerebrale e diverse altre lesioni importanti. L'assicuratrice responsabilità civile dell'investitore, la Winterthur Assicurazioni, ha concordato un risarcimento di fr. 800'000.--. La Nazionale svizzera ha dal canto suo versato un'indennità di fr. 160'000.--.
Il Comune di Lugano ha sciolto il rapporto di lavoro con X a far tempo dal 31 ottobre 1985.
Per decisione 25 agosto 1987 l'interessata è stata posta al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità di fr. 1'094.-- mensili a decorrere dal 1o ottobre 1986, in base ad un'incapacità di guadagno valutata dalla Commissione dell'assicurazione per l'invalidità ad un grado superiore ai due terzi.
X ha presentato pure una domanda intesa al conseguimento di una rendita d'invalidità della Cassa previdenza dei dipendenti del Comune di Lugano. La Cassa, con atto 27 gennaio 1988, ha respinto l'istanza per il motivo che la richiedente aveva lasciato il posto di lavoro il 30 ottobre 1985, data questa in cui pure era stato disdetto il contratto assicurativo con l'istituto previdenziale, mentre la rendita dell'assicurazione per l'invalidità era decorsa solo con effetto successivo, ossia dal 1o ottobre 1986.

B.- L'interessata ha, in data 15 aprile 1988, interposto ricorso al Municipio del Comune di Lugano avverso l'atto della Cassa previdenza, facendo valere che decisivo ai fini del riconoscimento di una rendita d'invalidità ai sensi del diritto previdenziale non era il momento dell'insorgere della rendita dell'assicurazione invalidità, bensì il momento in cui si era verificato il fatto causale dell'incapacità di lavoro determinante l'invalidità, ossia nel caso concreto il 13 aprile 1979, giorno dell'infortunio, quando essa ancora era assicurata.
Con risoluzione 17 febbraio 1989 il Municipio di Lugano ha respinto il ricorso adducendo, da un lato, che decisivo era il
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momento dell'insorgere dell'invalidità ai sensi della LAI e, d'altro lato, che le prestazioni dell'istituto previdenziale erano sussidiarie non solo a quelle dell'assicurazione invalidità, ma pure a quelle dell'assicurazione contro gli infortuni, ragione per cui era la Nazionale svizzera, semmai, a dover elargire ulteriori prestazioni.

C.- Conformandosi alle indicazioni delle vie di diritto contenute nella risoluzione del Municipio di Lugano, l'assicurata ha interposto ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Ha ribadito essere di rilievo ai fini del diritto alla prestazione pensionistica il momento del fatto causale dell'invalidità e contestato gli argomenti della precedente istanza per quel che concerneva la sussidiarietà dell'obbligo di risarcire.
Mediante giudizio 6 giugno 1990, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver considerato il gravame una petizione, ha nel dispositivo dichiarato di accogliere il "ricorso" nel senso dei considerandi. I primi giudici hanno ritenuto essere decisivo ai fini del riconoscimento di una rendita d'invalidità della Cassa pensioni il momento di decorrenza dell'incapacità lavorativa che determina, dopo il periodo d'attesa in caso di malattia evolutiva, la rendita dell'assicurazione per l'invalidità ai sensi della LAI, ossia, nel caso di specie il 1o ottobre 1985, epoca in cui l'insorgente ancora era assicurata, il rapporto di lavoro essendo stato sciolto con effetto dal 31 ottobre 1985. Riconosciuto il diritto di massima a una rendita intera, l'autorità giudiziaria cantonale ha poi esaminato la questione della sovrassicurazione e del coordinamento con le altre assicurazioni, avuto riguardo alla rendita dell'assicurazione invalidità, al risarcimento dell'assicuratrice responsabilità civile e all'indennità dell'assicurazione infortuni. Per quel che concerne la parte obbligatoria ai sensi della LPP, i giudici di primo grado hanno ritenuto non consentire il disciplinamento legale e quello statutario, richiamabile se più favorevole, il computo delle prestazioni dell'assicurazione infortuni, di quelle dell'assicurazione invalidità, nonché del risarcimento dell'assicuratrice responsabilità civile. Per quel che attiene alla previdenza più estesa, i giudici di prime cure hanno reputato non poter essere computate nemmeno in questa sede le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e quelle dell'assicurazione invalidità, ma hanno affermato dover essere ridotte le prestazioni della Cassa nella misura in cui le stesse, aggiunte al risarcimento dell'assicuratrice responsabilità civile, superavano il 90% del guadagno che la pensionata avrebbe percepito se fosse rimasta in servizio nella stessa categoria dell'organico.
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Osservato come il disciplinamento entrante in linea di conto non prevedeva la cessione delle pretese dell'assicurato alla Cassa, i primi giudici hanno ritornato gli atti all'amministrazione perché determinasse l'entità della rendita, effettuando all'occorrenza la riduzione per sovraindennizzo.

D.- La Cassa previdenza dei dipendenti del Comune di Lugano interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Contesta preliminarmente il principio dell'equità dell'intervento assicurativo, ritenute in particolare le prestazioni versate dall'assicuratrice responsabilità civile. Critica il giudizio cantonale nella misura in cui ha considerato non computabili le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni. Da un lato afferma che essa assicurazione, anche se non soggetta alla LAMI, era comunque obbligatoria ai sensi della legge cantonale sul lavoro, per cui, in virtù dell'art. 25 OPP 2, la Cassa previdenza era in diritto di non erogare prestazioni in quanto la Nazionale svizzera era obbligata a prestare per lo stesso evento assicurato. D'altro lato, anche se non fosse stata obbligatoria, l'assicurazione infortuni della Nazionale svizzera, la quale assicurava tutti i dipendenti ed il cui premio era assunto per intero dal Comune, doveva in ogni modo essere ritenuta un'assicurazione sociale, e quindi conteggiabile.
L'assicurata, dopo aver chiesto l'edizione degli atti dell'assicuratrice responsabilità civile onde accertare la natura delle varie prestazioni erogatele, propone la reiezione del ricorso. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) dal canto suo postula l'accoglimento parziale del gravame, nel senso che ammette essere ai sensi dei disposti statutari lecita una riduzione per le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, limitatamente comunque alla previdenza più estesa, alludendo inoltre alla possibilità, sempre in relazione con le disposizioni statutarie, di un regresso da parte della Cassa pensioni nei confronti del terzo responsabile.

Considerandi

Diritto:

1. a) Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un tribunale di ultima istanza cantonale. Questo disposto si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico - sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) - e, d'altro lato, alle
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fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CC). Giusta l'art. 73 cpv. 4 LPP, poi, le decisioni dei tribunali cantonali designati dal cpv. 1 di questo disposto possono essere impugnate davanti al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo.
Nel caso di specie non è dubbio che la controversia opponga la Cassa previdenza dei dipendenti del Comune di Lugano ad un assicurato, che si tratti cioè di una vertenza che ha come oggetto un rapporto assicurativo tra un avente diritto e un istituto previdenziale ai sensi della normativa di cui all'art. 73 LPP (cfr. DTF 116 V 113, DTF 115 V 228 consid. 1a, DTF 114 V 105 consid. 1b; RIEMER, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, pag. 127; MEYER, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS 106/1987 I pagg. 613 e 629).
b) Secondo la giurisprudenza le istanze giudicanti istituite dall'art. 73 LPP sono competenti a statuire su controversie relative a diritti o crediti fondati su eventi assicurati insorti dopo l'entrata in vigore, il 1o gennaio 1985, del nuovo diritto sulla previdenza professionale, ciò pure nella misura in cui essi diritti o crediti hanno origine in circostanze in parte antecedenti a questa data e richiedono, se del caso, l'applicazione del vecchio diritto materiale (DTF 117 V 52, DTF 115 V 228 consid. 1b e 247 consid. 1a, DTF 114 V 35 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1b e 292; MEYER, op.cit., pag. 627 seg.; VIRET, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, RSA 1989 pag. 87).
Nell'evenienza concreta, i diritti litigiosi hanno origine in epoca precedente il 1o gennaio 1985, nella misura in cui sgorgano da un infortunio avvenuto nel 1979 e derivano da rapporti assicurativi precedenti l'entrata in vigore della LPP; tuttavia le prestazioni oggetto della vertenza non possono che prendere effetto in tempo posteriore al 1o gennaio 1985, per cui il Tribunale federale delle assicurazioni è legittimato a pronunciarsi al riguardo.

2. a) Il Tribunale federale delle assicurazioni esamina d'ufficio, trattandosi di questione di diritto, le condizioni formali di validità e regolarità della procedura (DTF 116 V 202 consid. 1a e 338 consid. 2, DTF 115 V 130 consid. 1 e 241 consid. 2b, DTF 114 V 242 consid. 3a, DTF 113 V 203 consid. 3d, DTF 112 V 83 consid. 1 e 365 consid. 1a, DTF 111 V 346 consid. 1a; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ediz., pag. 73 cpv. 3 e sentenze ivi citate).
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b) Conformemente all'art. 15 dello Statuto della Cassa previdenza dei dipendenti del Comune di Lugano, vigente dal 1o gennaio 1984 e oggi modificato, contro le decisioni della commissione amministratrice è ammesso il ricorso al Municipio, entro il termine di 15 giorni, quale autorità di vigilanza (cpv. 1). Contro le decisioni del Municipio è riservato il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni da esercitare entro il termine di 30 giorni dalla ricevuta della decisione municipale (cpv. 2).
In concreto la Cassa, invitata in data 23 dicembre 1987 dall'assicurata a pronunciarsi, ha rilasciato il 27 gennaio 1988 l'atto litigioso, per cui rifiutava le prestazioni richieste. Per lettera 25 marzo 1988 l'istituto previdenziale ha ricordato all'interessata che all'istanza era stata data risposta con l'atto 27 gennaio precedente, allegando comunque a questo scritto copia dell'atto medesimo. X, dopo aver rilevato esserle lo scritto 25 marzo 1988 pervenuto il 31 marzo seguente, ha in data 15 aprile 1988 interposto ricorso al Municipio di Lugano. Avverso la pronunzia di questa autorità l'assicurata ha presentato gravame al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, considerata nei motivi l'istanza una petizione, ha nel dispositivo dichiarato di accogliere il ricorso nel senso dei considerandi.
Dato quanto precede, sussistono dubbi circa la tempestività, ai sensi del disciplinamento predisposto dall'art. 15 dello Statuto, dell'istanza al Municipio di Lugano. Il tema non è però meritevole di più ampi accertamenti, per i motivi che seguono.
Infatti, la giurisprudenza ha affermato che la normativa legale in materia di LPP non consente agli istituti di previdenza, siano essi di diritto privato o di diritto pubblico, di rendere decisioni stricto sensu, le dichiarazioni di questi istituti essendo suscettibili di imporsi soltanto in virtù di una decisione di un tribunale adito per azione (DTF 115 V 228 consid. 2; SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, pag. 15, nota 3; MEYER, op.cit., pag. 615 seg.; GRISEL, Traité de droit administratif, pag. 940). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la decisione emanata da un'autorità legittimata soltanto a rilasciare semplici determinazioni è nulla come decisione, ma valida quale determinazione (DTF 115 V 242; cfr. pure DTF DTF 116 V 343 consid. 4b).
Nel caso in esame, sta di fatto quindi che l'atto litigioso del 27 gennaio 1988 non poteva che configurare una semplice determinazione, suscettibile di imporsi solo in virtù della pronunzia di
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un'autorità giudiziaria adita con azione. Ora una simile istanza deve essere proposta non nei brevi termini del ricorso, bensì nei termini più ampi della prescrizione del diritto (cfr. DTF 115 V 230), il che manifestamente è avvenuto nella fattispecie in lite. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, irrilevante la questione della qualificazione data all'istanza, era pertanto legittimato a statuire al riguardo prescindendo dalle regole di procedura poste dall'art. 15 dello Statuto dell'istituto previdenziale, predisponenti la possibilità di adire come istanza intermedia il Municipio di Lugano.
In DTF 116 V 202 consid. 2 il Tribunale federale delle assicurazioni ha certo affermato non vietare l'art. 73 cpv. 1 LPP il riparto della procedura cantonale tra diverse istanze, nella misura in cui le controversie siano devolute in ultima istanza cantonale davanti alla stessa autorità. Ora, per le controversie in materia di LPP, riferite a determinazioni di istituti previdenziali pubblici o privati, gli ordinamenti cantonali possono predisporre istanze intermedie, giudiziarie o amministrative. Qualora l'istanza sia giudiziaria, la stessa può essere adita per azione: avverso la pronunzia di essa autorità è data la via del ricorso all'istanza successiva - in sostanza generalmente l'ultima istanza cantonale - nei termini ricorsuali previsti dal diritto cantonale applicabile. Qualora, viceversa, l'istanza intermedia sia amministrativa, non adibile per azione, essa - come ricordato in DTF 116 V 205 consid. 2c in fine - non ha il potere di rendere decisioni che entrino in giudicato se non impugnate nei termini, ciò avuto riguardo ai principi posti nella suesposta giurisprudenza in DTF 115 V 228 consid. 2, secondo cui le dichiarazioni degli istituti di previdenza possono imporsi solo in forza di una pronunzia di un tribunale adito per petizione.
In queste condizioni, il Municipio del Comune di Lugano, autorità amministrativa, non poteva comunque rendere una decisione suscettibile di crescere in giudicato, per cui il tema della tempestività dell'istanza 15 aprile 1988 a quest'ultima autorità può rimanere insoluto.

3. Nel merito, in procedura federale non è più litigioso il principio medesimo del diritto a una rendita d'invalidità, le parti più non contestando che l'interessata era assicurata al momento dell'insorgere dell'incapacità di lavoro che ha determinato l'invalidità e pacifico inoltre essendo che l'assicurata presenta un'invalidità giustificante una rendita intera.
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Rimane da esaminare il tema della sovrassicurazione e del coordinamento con le altre assicurazioni.

4. La questione deve essere affrontata al lume del disciplinamento legale, da un lato, e delle regole statutarie, d'altro lato.
a/aa) Giusta l'art. 34 cpv. 2 LPP il Consiglio federale emana disposizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni, precisando che, di regola, le prestazioni ai sensi della LAINF e della LAM sono poziori.
Sulla base di questa delega l'autorità esecutiva federale ha emanato gli art. 24, 25 e 26 OPP 2.
Per l'art. 24 OPP 2, disciplinante il tema dei profitti indebiti, l'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90% del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato (cpv. 1). Sono considerati redditi conteggiabili le rendite e le prestazioni in capitale, al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazione dell'integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell'attività lucrativa conseguito da beneficiari di prestazioni di invalidità (cpv. 2).
Per il cpv. 1 dell'art. 25 OPP 2, il quale regolamenta il coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare, l'istituto di previdenza può escludere il versamento di prestazioni per i superstiti o d'invalidità se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare sono già obbligate a fornire prestazioni per lo stesso evento assicurato.
Infine, conformemente all'art. 26 OPP 2, riferito ai diritti nei confronti di terzi responsabili, l'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento che il richiedente di prestazioni per superstiti o d'invalidità gli debba cedere i propri diritti nei confronti di terzi responsabili del danno fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni che deve fornire.
Chiamato ad esprimersi sulla legalità dell'art. 25 cpv. 1 OPP 2, il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza 31 agosto 1990 in re C. e C. ha affermato che, nella misura in cui autorizza gli istituti di previdenza a escludere il versamento di prestazioni per i superstiti o d'invalidità se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare sono obbligate a prestare per lo stesso
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evento assicurato, il disposto è contrario alla legge (DTF 116 V 189).
bb) Lo Statuto della Cassa pensioni dei dipendenti del Comune di Lugano entrato in vigore al 1o gennaio 1984, applicabile alla Cassa previdenza ricorrente in virtù dell'art. 16 dello Statuto di quest'ultimo istituto previdenziale, vigente anch'esso dal 1o gennaio 1984, predispone all'art. 27 cpv. 1 che se un pensionato o i suoi superstiti hanno diritto a prestazioni similari dall'assicurazione militare federale o da un'assicurazione contro gli infortuni alla quale ha contribuito il datore di lavoro, oppure da parte di un terzo responsabile dell'invalidità o della morte del pensionato o dell'assicurato escluse l'AVS o l'assicurazione invalidità, le prestazioni della Cassa, cumulate alle rendite suddette, non potranno superare, di regola, il 90% dello stipendio lordo indicizzato senza le indennità di famiglia che il pensionato avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio, nella stessa categoria dell'organico.
b) Fermi questi presupposti, deve essere esaminato il quesito del coordinamento e della sovrassicurazione con ogni singola assicurazione entrante in linea di conto.
aa) Per quel che concerne le prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, esse devono essere escluse dal computo, sia per la parte obbligatoria che per la previdenza più estesa. Chiaramente in effetti l'art. 27 cpv. 1 dello Statuto dell'istituto ricorrente, con una regolamentazione più favorevole all'assicurato di quella prevista all'art. 24 OPP 2, esclude il computo delle prestazioni dell'assicurazione invalidità.
Ci si potrebbe al riguardo certo interrogare circa la conformità della norma statutaria con il diritto federale. Se è pacifico che il testo dello Statuto è conforme all'art. 24 OPP 2, dubbi sorgono viceversa circa la conformità di questo disposto regolamentare con la LPP. In effetti, quando si osservi che la legge affermando all'art. 34 cpv. 2 che il Consiglio federale "emana" ("erlässt", "édicte") disposizioni atte ad evitare indebiti profitti ha carattere imperativo, è lecito chiedersi se l'autorità esecutiva federale abbia correttamente ossequiato il mandato nella misura in cui nel regolamento ha adottato una forma potestativa, nel senso che il regolamento stesso afferma che l'istituto previdenziale semplicemente "può" ("kann", "peut") predisporre provvedimenti in tal senso (cfr. NEF, Die Leistungen der Beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, SZS 1987 pag. 25 seg.; cfr. pure DTF 116 V 193 consid. 2b).
BGE 117 V 336 S. 346
Ritenuto che la questione dell'eventualità del computo delle prestazioni dell'assicurazione invalidità non è litigiosa in sede di procedura federale, il punto può però rimanere insoluto nella presente causa.
bb) Per quel che attiene il risarcimento dell'assicuratrice responsabilità civile, è altrettanto pacifico e incontestato che il medesimo non figura tra i redditi conteggiabili ai fini della riduzione per sovraindennizzo nella parte obbligatoria, mentre è data la complementarietà ai sensi dello Statuto per la previdenza più estesa, nel senso che per la parte eccedente i minimi LPP la Cassa può ridurre le sue prestazioni d'invalidità nella misura in cui, aggiunte al risarcimento dell'assicuratrice responsabilità civile, esse superano il 90% del guadagno che il pensionato avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio nella stessa categoria dell'organico. Anche su questo punto la regolamentazione LPP e lo Statuto sono palesi.
Per quel che concerne lo Statuto, non può in particolare essere affermato che la Cassa e i primi giudici l'abbiano interpretato in modo scorretto, né che la norma statutaria in questione violi su questo punto il diritto federale.
cc) Per quel che riguarda infine le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni, i pareri sono discordanti. La Cassa previdenza sostiene che esse dovrebbero essere computate in quanto trattasi di assicurazione "obbligatoria" e "sociale". I primi giudici ritengono non essere le medesime computabili in quanto, per la parte obbligatoria, l'art. 24 cpv. 1 e 2 OPP 2 esclude la loro presa in considerazione e, per la previdenza più estesa, perché lo Statuto permette il computo solo di assicurazioni ai sensi della LAINF, il che non è del caso dell'assicurazione contratta dall'assicurata. L'UFAS infine considera dover essere escluso il computo per la parte obbligatoria, ma affaccia la tesi contraria per quanto attiene la protezione più estesa.
Attesa, come si è visto, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. consid. 4a), l'inapplicabilità dell'art. 25 cpv. 1 OPP 2, nel senso dell'esclusione delle prestazioni previdenziali, deve essere accertata la legittimità di un'eventuale riduzione delle medesime per ciò che concerne la previdenza obbligatoria e per quel che attiene la previdenza più estesa giusta l'art. 24 OPP 2 e l'art. 27 dello Statuto.
Per quel che riguarda il primo punto, l'assicuratore infortuni, la Nazionale svizzera, ha versato all'interessata un importo di fr. 160'000.--, pari a un'indennità unica in capitale, in virtù di
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un'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge sul lavoro in vigore antecedentemente alla LAINF. Come rileva l'UFAS nella risposta al gravame, essa assicurazione è stata contratta sulla base di rapporti di diritto privato fra lavoratore e datore di lavoro: questa assicurazione deve essere considerata alla stregua di previdenza individuale, la quale deve rimanere libera (cfr. commentario del progetto dell'OPP 2, ad art. 19, corrispondente all'oggi vigente art. 24 OPP 2). È vero che, conformemente agli art. 9 e 10 della legge cantonale ticinese sul lavoro dell'11 novembre 1968 i lavoratori di aziende non soggette all'assicurazione obbligatoria conformemente al diritto federale dovevano obbligatoriamente essere assicurati contro gli infortuni professionali e non professionali da parte del datore di lavoro, ciò mediante la stipulazione di un contratto di assicurazione collettiva con un'impresa di assicurazione riconosciuta. È altrettanto vero che il datore di lavoro, il Comune di Lugano, fondandosi sull'art. 11 della predetta legge, non metteva a carico del lavoratore i premi per gli infortuni non professionali. La circostanza che l'assicurazione sia stata obbligatoria e che i relativi premi siano stati a carico del datore di lavoro non è comunque di rilievo ai fini del giudizio. Decisivo è che si trattava in concreto di un rapporto assicurativo disciplinato dalla legge sul contratto di assicurazione e che competente a statuire su eventuali vertenze relative allo stesso era il giudice civile (cfr. art. 30 e 31 delle condizioni generali del contratto collettivo con la Nazionale svizzera). Chiaramente in diritto svizzero solo le assicurazioni previste dalla LAMI, fino al 31 dicembre 1983, rispettivamente dalla LAINF, in seguito, configurano delle assicurazioni sociali in materia di infortuni: non si vede motivo di procedere ad una interpretazione lata di questo concetto indiscusso in sede di applicazione dell'art. 24 cpv. 2 OPP 2, nel senso di annoverare fra le assicurazioni sociali pure un rapporto assicurativo quale quello con la Nazionale svizzera.
Per quel che concerne la previdenza più estesa, come sempre ritiene l'Ufficio federale, deve essere ammesso prendere l'art. 27 dello Statuto in considerazione anche assicurazioni complementari alla LAINF nella misura in cui si allude ad "un'assicurazione contro gli infortuni alla quale ha contribuito il datore di lavoro". Infatti, mal si comprenderebbe, se avesse voluto riferirsi solo alla LAINF, perché l'autore dello Statuto, dopo aver designato con la sua denominazione ufficiale l'assicurazione militare, non avrebbe proceduto in ugual modo trattandosi di designare l'assicurazione
BGE 117 V 336 S. 348
infortuni, invece di far capo al suesposto complesso concetto. Nè si vede come a questo riguardo potrebbe la norma violare il diritto federale. Su questo punto la Corte, in parziale accoglimento del gravame, non può quindi che scostarsi dal giudizio querelato, nel senso che deve costatare essere queste prestazioni computabili ai fini della fissazione della rendita dell'istituto previdenziale.

5. Nella sua determinazione sul gravame, l'UFAS allude alla possibilità di un regresso nei confronti del terzo responsabile. Il tema, il quale, visto che il disciplinamento non prevede la cessione delle pretese dell'assicurato alla Cassa, potrebbe implicare l'esame della conformità con la legge dell'art. 26 OPP 2 nel senso delle considerazioni contenute al consid. 4b/aa, non è oggetto della presente lite e sullo stesso non è comunque competente a pronunciarsi questa Corte, non trattandosi di una vertenza che ha per oggetto un rapporto assicurativo tra un avente diritto e un istituto previdenziale ai sensi della normativa di cui all'art. 73 LPP.

6. Nella risposta al gravame l'assicurata ha chiesto l'edizione di atti riferiti al risarcimento da parte dell'assicuratrice responsabilità civile, al fine di meglio chiarire la natura delle prestazioni assegnatele. Visto l'esito della lite, più precisamente che non è stata attribuita rilevanza alcuna all'entità delle varie componenti del risarcimento di quell'assicurazione, la domanda deve essere disattesa.

7. Il giudizio cantonale querelato, dopo aver ammesso il diritto di massima ad una rendita intera d'invalidità e ritenuto, per la parte obbligatoria, non dover essere computate le prestazioni dell'assicurazione infortuni, dell'assicurazione invalidità e dell'assicuratrice responsabilità civile e considerato, par la previdenza più estesa, non essere computabili le prestazioni dell'assicurazione infortuni e quelle dell'assicurazione invalidità, mentre erano da ritenere quelle dell'assicuratrice responsabilità civile, ha rinviato gli atti all'istituto previdenziale per il calcolo della rendita dovuta, procedendo se del caso alla riduzione per sovraindennizzo. Orbene in materia di LPP non è lecito all'autorità giudiziaria rinviare all'amministrazione, essendo compito del giudice dire se una richiesta trovi fondamento nel diritto applicabile, ad un istituto previdenziale non potendo essere fatto obbligo di modificare una sua dichiarazione unilaterale di volontà (cfr. DTF 115 V 239; cfr. pure DTF 117 V 237 e 329). Il Tribunale cantonale delle assicurazioni avrebbe quindi dovuto procedere al calcolo della prestazione spettante all'assicurata. Il fatto, rilevato dai primi giudici, che l'assicurata
BGE 117 V 336 S. 349
non abbia esplicitamente chiesto la quantificazione della prestazione e che l'incarto non consentisse di procedere al calcolo della medesima non è di rilievo.
La pronunzia cantonale non deve quindi soltanto essere riformata perché tenga conto di quanto esposto al consid. 4 relativamente all'assicurazione infortuni per la previdenza più estesa: essa deve essere annullata nel senso che ai primi giudici è fatto obbligo di procedere alla fissazione della rendita conformemente ai considerandi di essa pronunzia, da un canto, e di quelli della presente sentenza, d'altro canto.

8. Giusta l'art. 159 cpv. 2 OG nessuna indennità di regola è assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Questo principio vale pure per gli istituti previdenziali in materia di LPP (DTF 112 V 361 consid. 6), per cui la richiesta di ripetibili presentata dalla Cassa previdenza ricorrente dev'essere disattesa.
Ritenuto che la sentenza dà solo parzialmente ragione all'istituto ricorrente, all'assicurata opponente vengono assegnate indennità di parte ridotte (art. 159 cpv. 3 OG).

Dispositivo

Per questi motivi,
il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto nel senso che, in annullamento del giudizio querelato, al Tribunale cantonale delle assicurazioni è fatto obbligo di fissare l'importo della rendita d'invalidità spettante all'opponente, conformemente ai considerandi.

contenuto

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Fatti

Considerandi 1 2 3 4 5 6 7 8

Dispositivo

referenza

DTF: 115 V 228, 116 V 202, 116 V 113, 114 V 105 seguito...

Articolo: art. 24 OPP 2, art. 24 e 26 OPP 2, Art. 73 cpv. 1 LPP, art. 73 LPP seguito...