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Regesto

Realizzazione del pegno a trattative private. Dovere di diligenza del creditore pignoratizio (art. 891 CC, art. 398 cpv. 3 e 399 cpv. 2 CO).
Se il contratto di pegno autorizza il creditore pignoratizio a vendere il pegno a trattative private, questi è tenuto ad adottare i necessari provvedimenti per risparmiare al costituente del pegno danni evitabili. Diligenza che deve prestare il creditore pignoratizio e relazione con i disposti degli art. 398 cpv. 3 e 399 cpv. 2 CO (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 891 CC