Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 23 cpv. 1 (nel tenore vigente sino al 31 dicembre 1995) e art. 24 cpv. 1 LADI; art. 37 cpv. 4 OADI (nel tenore vigente sino al 31 dicembre 1995): Esigenza, perché il guadagno assicurato possa nel caso di lavoro intermedio essere ricalcolato, di un'attività ininterrotta soggetta a contribuzione di almeno sei mesi per la quale venga ottenuto un salario più elevato.
Nell'ipotesi in cui l'assicurato abbia fruito di vacanze, decisivo ai fini di accertare se sia sussistito un periodo di lavoro ininterrotto di sei mesi conferente un salario intermedio superiore al guadagno assicurato è segnatamente stabilire quale fosse la volontà delle parti all'inizio del rapporto lavorativo: qualora, come in concreto, sia stato pattuito un unico rapporto, le indennità per vacanze devono essere prese in considerazione quale guadagno intermedio ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 OADI a prescindere dal quesito se esse siano maturate prima o dopo le vacanze medesime.
È lasciato insoluto il tema di sapere quando si possa ammettere l'esistenza di un periodo di attività ininterrotta trattandosi di rapporti lavorativi di altro tipo.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 37 cpv. 4 OADI, art. 24 cpv. 1 LADI