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Regesto
Art. 7 LIPG, art. 10 cpv. 1 lett. b OIPG: Assegni per assistenza.
La persona prestante servizio non ha diritto all'assegno di assistenza che se le persone che egli mantiene o assiste hanno veramente bisogno di aiuto, il che è determinato, con riserva del patrimonio, secondo il reddito che è il solo criterio del calcolo comparativo.
L'obbligo di mantenimento può essere legale o morale, per cui la fine della formazione professionale non esclude il persistere di tale obbligo tra fratelli e sorelle.
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regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 7 LIPG, art. 10 cpv. 1 lett. b OIPG