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Regesto

Rimedio giuridico cantonale contro una decisione di arresto nella procedura penale minorile (art. 41 cpv. 1 DPMin; art. 80 cpv. 1 LTF).
Secondo l'art. 41 cpv. 1 DPMin, i Cantoni devono prevedere un rimedio giuridico avverso, tra l'altro, decisioni di arresto emanate nella procedura penale minorile. Questa disposizione è direttamente applicabile a partire dal 1° gennaio 2007. Un detenuto, nei cui confronti è applicabile il diritto penale minorile, può quindi presentare nel Cantone, sulla base di questa norma, un rimedio giuridico contro una decisione che ordini o prolunghi la detenzione; egli deve anche far uso di questa possibilità prima di adire il Tribunale federale (consid. 3).

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Articolo: art. 41 cpv. 1 DPMin, art. 80 cpv. 1 LTF