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Regesto

Art. 95 n. 3 cpv. 1 secondo periodo CP; esecuzione delle pene degli adolescenti.
In determinate circostanze e in casi particolari (cfr. consid. 3) è consentito derogare alla norma stabilita dall'art. 95 n. 3 cpv. 1 secondo periodo CP e far eseguire la pena della carcerazione in un carcere distrettuale.