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Regesto

Art. 5, 15 e 18 DPMin; misure protettive cautelari ordinate durante l'esecuzione di una misura nell'ambito di una procedura di sostituzione di una misura.
Il diritto penale minorile si prefigge di infliggere ai minori, autori di infrazioni, delle sanzioni confacenti alla loro condizione. Le sanzioni perseguono lo scopo di prevenire la commissione di ulteriori reati da parte del minore e di promuovere nonché favorire la sua evoluzione futura. Oltre alle pene, il diritto penale minorile contempla in particolare le misure protettive (consid. 3.1). Le misure protettive devono tener conto dei bisogni del minore, segnatamente in relazione all'educazione e alla protezione. Una misura protettiva in essere può rivelarsi non più adeguata in seguito a un cambiamento della situazione e può essere sostituita da un'altra. La modificabilità delle misure caratterizza il diritto penale minorile. Se i presupposti sono dati, occorre incoare una procedura volta alla sostituzione della misura (consid. 3.2). Se del caso, la nuova misura protettiva può essere ordinata a titolo cautelare durante l'esecuzione della misura nell'ambito della procedura di sostituzione della misura (consid. 3.4).

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Articolo: Art. 5, 15 e 18 DPMin