Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 4 Cost.; assistenza giudiziaria nelle procedure cantonali di ricorso amministrativo e di ricorso di diritto amministrativo.
Il diritto all'assistenza giudiziaria nel quadro delle procedure cantonali di ricorso amministrativo e di ricorso di diritto amministrativo sgorga direttamente dall'art. 4 Cost. Esso non solo dispensa integralmente o parzialmente dal pagamento delle spese di procedura, ma comporta altresì, ove la tutela degli interessi del cittadino in stato di bisogno lo esiga, il diritto d'essere patrocinato gratuitamente da un avvocato (consid. 3c).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 4 Cost.