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Regesto
Art. 29 cpv. 3 Cost.; diritto all'assistenza giudiziaria gratuita; considerazione degli arretrati d'imposta per determinare l'indigenza dell'istante.
I debiti d'imposta scaduti, il cui ammontare e la data di esigibilità sono stabiliti, devono essere presi in considerazione nel quadro dell'esame dell'indigenza della persona che domanda la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita, a condizione che vengano effettivamente pagati (chiarificazione della giurisprudenza; consid. 5.2).
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italiano
referenza
Articolo: Art. 29 cpv. 3 Cost.