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Regesto
Adozione; comunicazione di decisioni.
Non commette una violazione del diritto di essere sentito né incorre in arbitrio l'autorità amministrativa che comunica a un genitore la decisione di prescindere dal suo consenso in base all'art. 265c n. 2 CC e la decisione di adozione, non secondo il modo di trasmissione qualificato previsto dalla procedura cantonale per la notifica delle sentenze civili, bensì mediante lettera raccomandata.
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: art. 265c n. 2 CC