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Regesto
Art. 4 Cost.; assistenza giudiziaria gratuita, indigenza del titolare dell'autorità parentale.
Ove il genitore al quale è stata attribuita l'autorità parentale, e il cui contributo al mantenimento dei figli consiste esclusivamente nella cura e nell'educazione, presenti una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, va preso in considerazione, per stabilire se si trovi nel bisogno, solo il proprio reddito. Nel calcolo del suo minimo d'esistenza non è pertanto tenuto conto dei supplementi minimi previsti per il mantenimento dei figli.
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Articolo: Art. 4 Cost.