Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 9 cpv. 1 lett. d e cpv. 3 lett. b, art. 10 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 come anche art. 11 LDDS e art. 16 cpv. 3 ODDS; rimpatrio/espulsione per motivi d'indigenza.
1. Definizione e presupposti per potere effettuare un rimpatrio. In ogni caso l'esecuzione di un rimpatrio soggiace alle stesse condizioni di quelle previste per un'espulsione, in particolare il rimpatrio deve risultare proporzionato in base agli stessi criteri, quando ha luogo senza l'accordo del paese d'origine; una particolarità va presa in considerazione solo per il divieto di entrata in Svizzera connesso all'espulsione, divieto che non esiste quando si tratta di un rimpatrio (consid. 2).
2. Presupposto per versare in modo considerevole e ininterrotto prestazioni di assistenza (consid. 3).
3. Portata di un soggiorno in Svizzera durato più di 20 anni (consid. 4).
4. Presa in considerazione dei rapporti personali e famigliari (consid. 5).
5. Principio della proporzionalità nell'ambito di un esame globale (consid. 6).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 11 LDDS, art. 16 cpv. 3 ODDS