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Regeste
Bestimmung des Gerichtsstandes.
1. Art. 346 Abs. 1 StGB. Gerichtsstand bei schriftlicher oder telephonischer Begehung der Tat (Erw. 1).
2. Der Gerichtsstand richtet sich nach den strafbaren Handlungen, die Gegenstand der Untersuchung bilden und nicht auf einer offensichtlich haltlosen oder widerlegten Beschuldigung beruhen (Erw. 2).
contenuto
documento intero
regesto:
tedesco
francese
italiano
referenza
Articolo: Art. 346 Abs. 1 StGB