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Regesto

Lesione; Inefficacia parziale di un contratto usurario; determinazione della sproporzione oggettiva fra le prestazioni scambiate in un contratto di locazione (art. 21 CO).
Anche nell'ambito dei contratti usurari va riconosciuta al giudice la facoltà di correggere l'inammissibile sproporzione fra le prestazioni allo scopo di mantenere - parzialmente - valido l'accordo (Precisazione della giurisprudenza; consid. 2).
Qualora venga ammessa una lesione, l'usuraio non può invocare l'inefficia totale del contratto per errore (consid. 3).
Nozione di bisogno (consid. 5).
Nell'esame della questione a sapere se in concreto esiste una sproporzione manifesta fra le reciproche prestazioni, ci si riferisce al contenuto del contratto quale criterio di valutazione. Prestazione e controprestazione vanno comparate tenendo conto del loro valore oggettivo all'epoca della stipulazione del contratto (consid. 6).

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referenza

Articolo: art. 21 CO